La Corte di Cassazione chiarisce: i rimborsi chilometrici erogati agli associati per l’uso dell’auto personale sono interamente deducibili, se strumentali all’attività professionale.
Con l’ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di fiscalità per i professionisti organizzati in forma associata: i rimborsi chilometrici corrisposti dallo studio ai singoli associati per l’uso dell’automobile privata sono integralmente deducibili, purché siano strettamente strumentali all’attività svolta.
La vicenda
Nel caso analizzato dalla Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la totale deducibilità dei rimborsi chilometrici sostenuti da uno studio associato, applicando il criterio forfettario previsto dall’art. 164 del TUIR, che limita la deduzione delle spese per i veicoli al 40%.
La Cassazione ha però ritenuto che tale norma non fosse applicabile nel caso specifico. I giudici hanno infatti richiamato l’articolo 54 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito dei lavoratori autonomi, prevedendo la piena deducibilità delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale, qualora risultino necessarie e inerenti.
I criteri stabiliti dalla Corte
Secondo la sentenza:
“Ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell’associazione – il cui onere della prova grava sul contribuente – ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell’associazione professionale che l’abbia rimborsata.”
Ciò significa che, nel contesto di uno studio associato:
- Il professionista associato può utilizzare la propria auto personale per svolgere attività professionali;
- Lo studio può rimborsare tali costi tramite un rimborso chilometrico;
- Tale rimborso sarà interamente deducibile dallo studio, se e solo se si dimostra che la spesa è strettamente connessa all’attività professionale.
Implicazioni pratiche
Per poter beneficiare della piena deducibilità, è essenziale:
- Predisporre una documentazione adeguata, come note spese dettagliate e relazioni sulle trasferte;
- Dimostrare la strumentalità dell’utilizzo dell’auto rispetto all’attività professionale;
- Rispettare i criteri di trasparenza e tracciabilità nelle operazioni di rimborso.
La pronuncia della Cassazione rappresenta un’importante tutela per i professionisti associati, confermando che le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività possono essere pienamente dedotte, in deroga ai limiti forfettari previsti per altre tipologie di contribuenti.
Un passaggio che rafforza il principio di equità fiscale e riconosce la specificità del lavoro autonomo organizzato in forma associata.