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Compensi da Diritti d’Autore e Regime Forfettario: Nessuna Ritenuta d’Acconto per i Professionisti con Partita IVA

I compensi derivanti dalla cessione di diritti d’autore, se correlati all’attività di lavoro autonomo, non sono soggetti a ritenuta d’acconto per i professionisti con Partita IVA in regime forfettario. Questo significa che, anche se il reddito proviene dalla cessione di diritti d’autore, non sarà trattenuta alcuna ritenuta da parte della società che effettua il pagamento, in qualità di sostituto d’imposta.

Tuttavia, sebbene non si applichi la ritenuta, i compensi per i diritti d’autore sono comunque soggetti alla tassa piatta (flat tax), con le aliquote forfettarie previste dalla normativa. Questi redditi contribuiscono anche a determinare il raggiungimento del limite di ricavi annuali di 85mila euro, che è il tetto per mantenere il regime forfettario.

Questa interpretazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 517 del 12 dicembre 2019.

Cosa prevede la normativa per i compensi da diritto d’autore?

Concorreranno al calcolo del limite dei 85mila euro per l’ingresso o la permanenza nel regime forfettario.

Saranno soggetti all’imposta sostitutiva con l’applicazione delle aliquote forfettarie per il calcolo dei costi, così come previsto dall’articolo 54, comma 8, del TUIR.

In pratica, questi compensi non subiscono la ritenuta d’acconto, ma sono soggetti alla flat tax, con una tassazione al 15% (5% per i primi cinque anni di attività), in luogo della ritenuta d’acconto che varerebbe in base alla tipologia di reddito.
 

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