Con la Risposta n. 68 del 7 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento importante in merito al trattamento fiscale delle somme percepite da un professionista a seguito della cessione di un credito derivante da prestazioni professionali.
Il quesito prende spunto da una situazione concreta: un professionista vantava un credito nei confronti di un’impresa sottoposta a procedura di concordato preventivo, e ha deciso di cedere tale credito a una società terza. La società cessionaria ha corrisposto al professionista una somma, subentrando nella posizione creditoria verso l’impresa.
Il chiarimento dell’Agenzia
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la somma erogata dalla società cessionaria al professionista cedente costituisce reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
Tale somma, seppur non derivante direttamente dalla prestazione professionale, ne rappresenta comunque il corrispettivo, anche se indirettamente percepito.
Di conseguenza:
- La società cessionaria è tenuta a operare la ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973, in qualità di sostituto d’imposta, al momento del pagamento della somma al professionista.
- La ritenuta va effettuata sull’importo effettivamente corrisposto al professionista, con tutti gli obblighi conseguenti (Certificazione Unica, versamento, ecc.).
Viceversa, le somme che l’impresa in concordato versa alla società cessionaria non sono soggette a ritenuta, poiché rappresentano reddito d’impresa per quest’ultima.
Implicazioni per i professionisti
Questo chiarimento interessa in particolare i professionisti che, per esigenze di liquidità o difficoltà nella riscossione dei propri crediti, decidano di cedere tali crediti a soggetti terzi. In questi casi, è importante:
- Conoscere gli effetti fiscali di tale operazione,
- Verificare l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte del cessionario,
- Assicurarsi della corretta documentazione contabile e fiscale, inclusa l’emissione della parcella e la ricezione della CU.
La cessione del credito, anche in contesti complessi come le procedure concorsuali, comporta effetti fiscali precisi per il professionista cedente: l’importo ricevuto costituisce reddito di lavoro autonomo ed è soggetto a ritenuta d’acconto da parte della società cessionaria.